Non esiste il diritto alla salute. Esiste il diritto di curarsi
Nella comunicazione massmediale e nel giornalismo mainstream, c'è una certa tendenza a omettere, travisare, tacere. Le motivazioni sono spesso banali o nel caso d'interesse, ma soprattutto d'inconsapevole ignoranza [ Leggi la Costituzione Italiana ] (è tradotta in 20 lingue compresa quella Italiana).
L'ossessione del momento, quasi una patologia, e soprattutto gridata è il “diritto alla salute” utilizzato soprattutto per giustificare imposizioni vaccinali (v. obbligo vaccinale per i sanitari) e le limitazioni della libertà di movimento (zona arancione-gialla) e personale (zona rossa), o ancora costrizioni come le mascherine all’aperto, e tutto in relazione al virus del covid-19 o sue mutazioni.Ma dobbiamo farcene una ragione non funziona proprio così e non a caso il governo italiano non arriva ad imporre l'obbligo vaccinale.
Sicché, il diritto alla salute, non essendo un vero diritto, è in realtà elemento che contribuisce a sostanziare gli altri diritti summenzionati, ai quali si aggiunge quello di curarsi. E questo sì che è un diritto costituzionale, perché è definito all’art. 32 Cost.
Ma però attenzione! Molti, leggendo la norma in questione, cadono puntualmente nell’equivoco terminologico.
Infatti, il precetto costituzionale parla di “diritto alla salute”, là dove afferma che «la repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo». Ma il fondamentale diritto dell’individuo nella norma non è la salute ex sé, ma è la tutela della salute che si concretizza, in primis, nel diritto di curarsi. In altre parole, la tutela della salute, quale effettivo diritto dell’individuo, è tanto concreta quanto è concreto il suo diritto di curarsi (cfr. art. 2, 3 e 4 Cost.). Ed è altresì concreta, quanto è concreto il godimento degli altri diritti costituzionali di cui si è parlato sopra.
Precisamente, dunque, è diritto costituzionale dell’individuo non già la salute in sé (che è un po’ come il diritto alla felicità: evanescente e indefinito), ma il dovere dello Stato di tutelarla. E la tutela non può che concretizzarsi primariamente tramite il pieno accesso alle cure. Ecco perché il diritto costituzionale codificato nell’art. 32 Cost. non è il fantomatico “diritto alla salute”, quanto il “diritto di curarsi”, al quale si aggiunge il diritto di rifiutare tutti quei trattamenti che potrebbero mettere in pericolo la propria integrità psico-fisica.
Qualcuno ora però potrebbe dire: se il diritto costituzionale è la tutela della salute, sicché è dovere dello Stato fare tutto ciò che è necessario per tutelarla, allora le varie misure adottate per limitare i contagi del covid-19 sono giustificabili, così come è giustificabile l’imposizione dei vaccini (almeno per certe categorie di soggetti). Del resto, anche la prevenzione rientra nella tutela della salute.
Non proprio. La prevenzione (si pensi alle norme anti-infortunistiche o quelle sulle frodi alimentari) è tanto legittima quanto è pieno il godimento dei diritti costituzionali fondamentali anzi citati. In altri termini, il dovere di tutela della salute dei cittadini, posto in capo alla Repubblica, non si può spingere fino al punto di limitare questi diritti costituzionalmente protetti con la scusa della prevenzione. Perché altrimenti, in nome della tutela della salute, si potrebbero sospendere del tutto questi diritti costituzionali o addirittura l’intera Costituzione. Ma nella nostra carta non v’è scritto da nessuna parte che questa possibilità possa essere considerata legittima. Anzi, esistono norme che suggeriscono l’esatto contrario. L’art. 16 Cost., per esempio, afferma che per ragioni sanitarie può essere limitato l’accesso a una parte del territorio. Questo dimostra che non è previsto che lo Stato possa limitare generalmente la libertà di movimento e peggio quella personale (quest’ultima solo con provvedimento del giudice). Stabilisce solo che per legge sarà possibile impedire che i cittadini accedano a determinate parti del territorio. E questo territorio non può certamente essere l’intero territorio italiano.
Riassumendo, non esiste il diritto alla salute (non più di quanto possa esistere il diritto alla felicità). Esiste il diritto alla tutela della salute. Ed è dovere dello Stato realizzare questa tutela nell’unico modo costituzionalmente possibile: garantendo che tutti i cittadini accedano alle cure senza discriminazioni, soprattutto in base alle proprie sostanze economiche.
Quanto alla prevenzione, seppure anch’essa rientri astrattamente nell’alveo del dovere dello Stato di tutelare la salute ai sensi dell’art. 32, primo comma, Cost., essa è tanto legittima quanto i relativi provvedimenti non vadano a comprimere indebitamente gli altri diritti costituzionalmente protetti, come la libertà di movimento, la libertà personale, il diritto al lavoro e il diritto all’integrità psico-fisica e il pieno accesso alle cure. Diversamente, qualsiasi politica sanitaria di prevenzione sarebbe del tutto illegittima, perché fuori dal seminato costituzionale.
Infine, il TSO. Per quanto esso sia previsto dalla nostra Carta (comma 2, art. 32 Cost.), deve essere considerato un trattamento ad personam, cioè un provvedimento basato su elementi concreti e personali, posti al vaglio di un giudice sulla base di una norma di legge, in conformità all’art. 2 Cost. Non può essere un provvedimento generale e astratto, destinato cioè a un’indefinita collettività di persone, imposto senza il filtro di una preventiva valutazione giurisdizionale e tecnica, basata sul caso concreto.


